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REGIO DECRETO 7 gennaio 1923, n. 36

Che reca modificazioni ed aggiunte al servizio dei conti correnti ed assegni postali. (023U0036)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  23-2-1923 al: 11-4-1923
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il decreto-legge 6 settembre 1917, n. 1451, col quale fu istituito il servizio dei conti correnti ed assegni postali;
Visto il R. decreto 9 maggio 1918, n. 622, approvante il regolamento di esecuzione del servizio stesso;
Visto il R. decreto-legge 25 gennaio 1921, n. 44, recante modificazioni alle tariffe postali telegrafiche e telefoniche interne;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




L'articolo 20 del R. decreto legge 25 gennaio 1921, n. 44, è abrogato.

L'art. 10 del R. decreto 9 maggio 1918, n. 622, è sostituito dagli articoli seguenti:

Art. 10. - Le tasse sulle operazioni di versamento e di pagamento effettuato a mezzo del servizio dei conti correnti ed assegni postali sono così determinate:

a) per ogni versamento sino all'importo massimo che viene fissato per Regolamento, eseguito dal correntista sul proprio conto: diritto fisso di centesimi 15;

b) per ogni versamento eseguito da terzi:
fino a L. 50 L. 0.20
oltre » 50 e fino a L. 100 - L. 0.30
» » 100 » » 200 - » 0.45
» » 200 » » 300 - » 0.60
» » 300 » » 400 - » 0.75
» » 400 e fino all'importo
massimo consentito dal Regolamento » 0,90

c) per ogni pagamento disposto dal correntista a proprio favore sino all'importo massimo che viene stabilito per ciascun assegno, per Regolamento:

Diritto fisso di cent. 15.

I pagamenti disposti con assegni esigibili a vista presso la sede di un ufficio dei conti, anche quando sieno a favore di terzi e rechino una girata, sono assoggettati al solo diritto fisso di cui al presente comma;

d) per ogni pagamento a favore di terzi, eccettuato il caso di cui sopra:

fino a L. 25 L. 0.25
oltre » 25 e fino a L. 50 - » 0.40
» » 50 » » 75 - » 0.50
» » 75 » » 100 - » 0.60

aggiungendo successivamente cent. 10 per ogni cento lire o frazione di cento lire, sino all'importo massimo consentito per ciascun assegno.

Per pagamenti disposti contemporaneamente oltre il numero di cinque, può farsi obbligo al correntista di predisporre i mandati di pagamento sugli appositi moduli forniti dagli uffici dei conti;

e) per ogni mandato fra correntisti, disposto a mezzo di bancogiro, qualunque ne sia l'importo: diritto fisso di cent. 5.

I pagamenti a mezzo di bancogiro, disposti dalle Amministrazioni, dagli Istituti od uffici Statali a favore di qualsiasi correntista sono esenti da tassa;

f) per ogni estratto di conto, oltre quello mandato periodicamente al correntista è dovuto un diritto fisso di cent. 50.
Per le copie il diritto fisso è di L. 1 per ogni facciata a conto.

Sono addebitati di ufficio sul conto del correntista le tasse di cui alle lettere c), d), e), f) e il prezzo di costo dell'elenco dei correntisti. È in facoltà del Ministero delle Poste e dei Telegrafi di determinare il modo di pagamento delle tasse di cui alle lettere a)e b).

Art. 10-bis - Il deposito di garanzia è abolito.

Sui fondi versati in conto corrente è corrisposto l'interesse annuo del 2 per cento calcolato mensilmente sul credito minimo presentato dal conto nel corso di ogni mese e senza tenere conto delle frazioni di lira, che non portano interessi. Quando tale credito minimo risulti inferiore alle 100 lire non si corrispondono interessi.

Nella somma che rappresenta gli interessi si computano i centesimi soltanto per le cifre indicanti diecine e non se ne calcolano le unità.