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REGIO DECRETO 27 ottobre 1922, n. 1811

Concernente la resa dei conti alla Corte dei conti della gestione fuori bilancio «per le lane di Stato, pellami e calzature, automobili, benzina, petrolio ed olii grassi, requisizione di materiali di guerra, olii combustibili». (022U1811)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  23-2-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quelli della guerra e dell'industria e commercio; Abbiamo decretato o decretiamo:

Art. 1




Per le gestioni fuori bilancio costituite alla dipendenza dell'Amministrazione militare durante l'ultima guerra, e cioè quelle:

a) per le lane di Stato;

b) pei pellami e calzature;

c) per le automobili, la benzina, il petrolio e gli olii grassi;

d) per le requisizioni di materiali di guerra (grassi, ossigeno, carbonato sodico, soda caustica, acciaio rapido, metalli vari, legnami, ecc.);

e) per gli olii combustibili, affidata alla Società Anonima Italiana per importazione di olii;

si dovranno rendere i conti alla Corte dei conti nei termini e nei modi qui appresso stabiliti.