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REGIO DECRETO 25 gennaio 1923, n. 154

Col quale viene messa in relazione la nuova denominazione per i gradi degli ufficiali generali del Regio esercito con le disposizioni già vigenti per i Consigli di disciplina. (023U0154)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  6-2-1923 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1457 circa la composizione dei Consigli di disciplina per gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12 riguardante l'ordinamento del Regio esercito;

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Alle denominazioni di brigadiere generale e di maggior generale contenute nella tabella a) annessa al predetto R. decreto 27 ottobre 1922, n.1457, sono sostituite rispettivamente quella di generale di brigata (Generare medico - generale commissario) e di generale di Divisione (Generale medico capo); ed alla denominazione di tenente generale saranno sostituite cumulativamente quelle di generale di Corpo d'armata o generale d'armata.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DIAZ.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.