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REGIO DECRETO 14 gennaio 1923, n. 141

Che concede un assegno mensile ai funzionari di ruolo delle Ferrovie dello Stato, appartenenti ai primi sei gradi. (023U0141)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  20-2-1923 al: 17-12-1923
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sentito il commissario straordinario per le Ferrovie dello Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;

Su

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Ai funzionari di ruolo delle ferrovie dello Stato dei primi sei gradi, eccezione fatta per coloro che godono di altre indennità del genere o assegni o premi sotto qualsiasi forma o titolo, è concesso a seconda dell'importanza delle funzioni che essi esercitano nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e della responsabilità inerente, un assegno mensile di funzioni entro i limiti appresso indicati e con decorrenza dal 1° gennaio 1923:

Funzionari di grado superiore al 2°, assegno mensile minimo L. 500, massimo L. 600.
Funzionari di grado 2°, id. L. 400, id. L. 500.
Funzionari di grado 3°, id. L. 300, id. L. 400.
Funzionari di grado 4°, id. L. 200, id. L. 300.
Funzionari di grado 5°, id. L. 150, id. L. 200.
Funzionari di grado 6°, id. L. 100, id. L. 150.