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REGIO DECRETO 11 gennaio 1923, n. 131

Contenente disposizioni relative al contributo dello stato pel mantenimento di scuole medie pareggiate. (023U0131)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  20-2-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto col Ministro delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il contributo dello Stato a favore degli Enti che mantengono scuole medie pareggiate per l'attuazione dei provvedimenti economici disposti con il D. L. 6 luglio 1919, n. 1186, sarà corrisposto per l'anno scolastico 1921-922 ai Comuni e alle Provincie in misura di due terzi della somma concessa a ciascuno dei detti Enti nell'anno scolastico 1920-921; e per l'anno scolastico 1922-923 in misura di un terzo della somma stessa.

Agli altri Enti il contributo sarà corrisposto per gli anni scolastici 1921-922 e 1922-1923 in misura pari a quella concessa nel 1920-921.

Il contributo predetto cesserà col 30 giugno 1923, tanto per i Comuni e le Provincie, quanto per tutti gli altri Enti.