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REGIO DECRETO 7 gennaio 1923, n. 124

Che autorizza uno storno di fondi nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1921-922, per spese dei ricoverati negli stabilimenti sanitari. (023U0124)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  20-2-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 31 dicembre 1921, n. 1868, che proroga l'esercizio provvisorio dei bilanci delle varie Amministrazioni dello Stato, per l'anno finanziario 1921-922, fino a quando non siano tradotte in legge, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, ed i relativi disegni di legge, con le note di variazioni e le modificazioni comunicate alla Presidenza della Camera dei deputati;
Visto l'art 4 del disegno di legge per l'approvazione dello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1921-922, presentato alla Camera il 25 novembre 1920 e modificato con nota di variazione presentata alla Camera il 25 giugno 1921, il quale autorizza l'assegnazione straordinaria complessiva di L. 1.058.000.000 per provvedere a spese di guerra e a spese che possono occorrere per diretta conseguenza della guerra nell'esercizio 1921-922;
Visto l'art. 5 del disegno di legge sopra indicato il quale autorizza il Governo del Re ad effettuare dalle somme assegnate al capitolo 64 «Spese per la guerra» di parte straordinaria, il trasporto di fondi ai capitoli di parte ordinaria concernenti il mantenimento della forza sotto le armi od i funzionamenti dei relativi servizi;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per il tesoro di concerto con quello della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1921-922, sono apportate lo seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 26. Spese per i ricoverati negli stabilimenti
sanitari, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.700.000 --
---------------
In diminuzione:

Cap. 64. Spese per la guerra . . . . . . . . . . . 7.700.000 --
---------------
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DE STEFANI - DIAZ.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.