Che reca disposizioni per l'esonero dagli interessi sulle
anticipazioni fatte dall'Istituto federale di credito per il
risorgimento delle Venezie e agevolazioni nei mutui fondiari per la
ricostruzione degli immobili danneggiati dalla guerra. (022U1834)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 05/02/1923
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)