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REGIO DECRETO 21 agosto 1922, n. 1832

Che modifica l'art. 12 del regolamento generale per il servizio postale, approvato con Regio decreto 10 febbraio 1901, n. 120. (022U1832)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  20-2-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la domanda delle Società libere di navigazione fornite di guidone postale per ottenere un compenso al trasporto dei dispacci e dei pacchi postali sui piroscafi di loro proprietà;
Ritenuta l'opportunità di aderire a tale domanda sufficientemente giustificata dagli alti prezzi dei noli marittimi che rendono inadeguata la concessione del guidone all'onere derivante alle predette Società dall'obbligo del trasporto gratuito degli effetti postali;
Vista la necessità di modificare in conseguenza l'articolo 12, ultimo comma, del regolamento generale intorno al servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;
Sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero delle poste e telegrafi;
Veduto il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello del tesoro e con quello della marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Dall'ultimo comma dell'art. 12 del regolamento generale intorno al servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, sono soppresse le parole «o che sono forniti di guidone postale».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 21 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FULCI - PARATORE - DE VITO.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.