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REGIO DECRETO 14 gennaio 1923, n. 118

Che dà facoltà al Ministro dell'interno di delegare al sotto segretario di Stato la firma dei decreti Ministeriali concernenti i corpi armati alla dipendenza del Ministero dell'interno (023U0118)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  17-2-1923 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601 per la concessione dei pieni poteri al Governo del Re;

Visto il Regio decreto 6 giugno 1912, n. 592 col quale è data facoltà al Ministro dell'interno di delegare al sotto segretario di Stato la firma dei decreti Ministeriali concernenti i corpi armati alla dipendenza del Ministero dell'interno, ad eccezione dei decreti che portino cessazione dal servizio con divieto a trattamento di pensione o indennità;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È data facoltà al Ministro dell'interno di delegare al Sottosegretario di Stato la firma dei decreti Ministeriali concernenti i corpi armati alla dipendenza del Ministero dell'interno, anche se portino cessazione dal servizio con diritto a trattamento di pensione o indennità.

Ordiniamo che il presento decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.