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REGIO DECRETO 11 gennaio 1923, n. 99

Che eleva il limite dei mandati di anticipazione da imputarsi al fondo «sussidi a favore delle famiglie bisognose dei militari morti o feriti in guerra» (023U0099)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  2-2-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il Nostro decreto 27 ottobre 1922, n. 1551, per l'abolizione della gestione fuori bilancio relativa alle somme offerte dagli enti pubblici e dai privati a favore delle famiglie bisognose dei militari morti o feriti nella guerra contro l'Austria;
Visto l'art. 4 del decreto stesso il quale dispone la inscrizione nel bilancio dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero del tesoro dei fondi raccolti dalla pubblica e dalla privata beneficenza per gli scopi predetti;
Ritenuta la necessità di provvedere con anticipazioni di fondi a garantire in ogni caso il pagamento, anche immediato, dei sussidi alle famiglie bisognose dei militari morti o feriti in guerra e di assicurare che le somme eventualmente residuate alla fine dell'esercizio finanziario restino devolute agli scopi stabiliti dagli oblatori;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




È autorizzata la emissione di mandati d'anticipazione, anche per importi eccedenti il limite di L. 30.000 per il pagamento di spese da imputare ai fondi raccolti dalla pubblica e privata beneficenza, per sussidi a favore delle famiglie bisognose dei militari morti o feriti in guerra, inscritti in bilancio ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1551.