stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 18 gennaio 1923, n. 96

Che estende alle nuove Provincie le leggi ed i regolamenti sulla pignorabilità e cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e degli operai delle pubbliche Amministrazioni. (023U0096)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  3-2-1923 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 3 della leggo 19 dicembre 1920, n. 1778;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del presidente del Consiglio dei ministri di concerto col Ministro delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Ai territori annessi in base alle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono estesi:

la legge 30 giugno 1908, n, 335, sulla pignorabilità e sulla sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle pubbliche Amministrazioni;

il relativo regolamento approvato con R. D. del 24 settembre 1908, n. 574;

la legge 13 luglio 1910, n. 444, che estende egli operai dipendenti dallo Stato le disposizioni della legge 30 giugno 1208, n. 335;

il relativo regolamento approvato con R. decreto dell'11 settembre 1910, n. 729;

la legge 16 dicembre 1914, n. 1362, sulla cedibilità degli stipendi degl'impiegati e delle mercedi degli operai dipendenti dallo Stato;

il relativo regolamento 9 giugno 1918, n. 864;

il decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 863, portante modificazioni alla legge 16 dicembre 1914, n. 1362;

il R. D. 4 settembre 1919, n. 1665;

il R. D. legge 20 novembre 1919, n. 2272, che modifica l'art. 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335;

il R. D. legge 30 maggio 1920, n. 1934, relativo alla cedibilità degli stipendi e delle mercedi degl'impiegati e salariati dipendenti dallo Stato;

la legge 28 dicembre 1922, n. 1682, per la concessione del prestito decennale.