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REGIO DECRETO 11 gennaio 1923, n. 66

Che deferisce ai prefetti di ciascuna Provincia le attribuzioni in materia di alberghi conferite al Ministero industria e commercio dal R. decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13. (023U0066)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  2-2-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Le attribuzioni in materia di alberghi conferite al Ministro dell'industria e del commercio dal R. decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13 sono deferite per ciascuna Provincia al prefetto.

L'azione di nullità di cui all'art. 23, secondo e terzo comma del citato R. decreto-legge sarà proposta dal prefetto con l'assistenza della R. Avvocatura Erariale.

L'art. 28 del R. decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13 è soppresso.

II presente decreto entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.