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REGIO DECRETO 11 gennaio 1923, n. 65

Che abolisce le Commissioni e Comitati previsti nel testo unico delle disposizioni sulle case popolari ed economiche emanate con R. D. L. 30 novembre 1919, n. 2318. (023U0065)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  2-2-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il R. decreto-legge del 30 novembre 1919, n. 2318, per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia;
Veduti i decreti Ministeriali del 15 giugno 1921 e del 28 luglio 1922 che provvedono rispettivamente alla istituzione della Commissione tecnica per i prezzi delle costruzioni edilizie finanziate dallo Stato e della Commissione per l'esenzione doganale dei materiali di costruzione;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Sono abolite le seguenti Commissioni e Comitati previsti nel testo unico delle disposizioni sulle case popolari ed economiche emanato con Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, e nei provvedimenti successivi che abbiano altrimenti disciplinato gli organi suddetti:

1° la Commissione centrale per le case popolari e per l'industria edilizia previsto nell'art. 43 del citato testo unico;

2° il Comitato costituito in seno alla Commissione predetta in base allo stesso articolo;

3° i comitati provinciali per le case popolari di cui all'art. 49 del testo unico;

4° i Comitati locali per le case popolari disciplinate nell'art. 51 del testo unico;

5° il Comitato centrale edilizio per le costruzioni di Roma, di cui all'art. 58 del testo unico.

Le attribuzioni dei Comitati provinciali a locali soppressi sono deferite agli Istituti autonomi per le case popolari esistenti nei principali centri della antica giurisdizione dei Comitati stessi, in base a disposizioni che saranno emanate dal Ministro d'industria e commercio. Ove non esistano tali Istituti le attribuzioni stesse saranno esercitate rispettivamente dai prefetti e dai Comuni.