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REGIO DECRETO 28 gennaio 1923, n. 127

Che reca disposizioni concernenti il personale delle Amministrazioni statali e gli insegnanti elementari. (023U0127)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  16-2-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per la volontà della Nazione
RE D'ITALIA.
Veduta la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, che, fra l'altro, conferisco al Governo del Re la facoltà di emanare disposizioni aventi vigore di legge per il riordinamento della pubblica Amministrazione;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del presidente del Consiglio dei ministri, Ministro segretario di Stato per l'interno e ad interim per gli affari esteri e del Ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




L'assegno temporaneo graduato, a seconda della misura dello stipendio, dal minimo di L. 120 al massimo di L. 200 mensili, concesso a norma delle disposizioni emanate anteriormente alla legge 3 dicembre 1922, n. 1601, è conservato a favore dei personali cui competa alla data della entrata in vigore della legge medesima, fino all'attuazione delle relative tabelle di stipendi.

L'assegno autorizzato con le stesse disposizioni sopra richiamate, a favore del personale postale, telegrafico e telefonico avente diritto a sistemazione in ruolo, nella misura di L. 30, L.40, L. 50 o L. 60 mensili, a seconda delle diverse qualifiche sarà disposto fino a quando non abbia effetto, per ciascun impiegato o agente fuori ruolo, il passaggio in ruolo.