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REGIO DECRETO 11 gennaio 1923, n. 68

Col quale si stabilisce che la Commissione incaricata della liquidazione della gestione dei rischi di guerra della navigazione marittima cesserà di funzionare il giorno in cui avrà presentato il bilancio relativo all'esercizio 1921. (023U0068)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  15-2-1923 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III.

per grazia di Dio e per la volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il Regio decreto-legge 22 dicembre 1921, numero 2084;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro d'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Commissione nominata a termini dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 11 novembre 1917, n. 1912, e incaricata della liquidazione della gestione dei rischi di guerra della Navigazione Marittima cesserà di funzionare il giorno in cui avrà presentato a norma di legge il bilancio relativo all'esercizio 1921.

La gestione anzidetta sarà assunta dall'Istituto nazionale delle assicurazioni con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINO - TEOFILO ROSSI.

Visto, Il guardasigilli: OVIGLIO.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 05/02/1923, n. 29 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.