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REGIO DECRETO 18 gennaio 1923, n. 92

Che fissa dal 1° febbraio 1923, il prezzo di vendita ai rivenditori ed al pubblico del sale di Salsomaggiore. (023U0092)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  14-2-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In forza dei poteri conferiti al Governo del Re, con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Vista la vigente tariffa dei prezzi per la vendita dei sali, approvata con R. decreto-legge 31 ottobre 1921, n. 1493:
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

A partire dal 1° febbraio 1923 il sale di ebollizione di Salsomaggiore è compreso nella categoria «Sale macinato e di Volterra», ed è venduto al prezzo di lire 95 ai rivenditori e di lire 100 al pubblico, por ogni quintale.

Del presente decreto sarà data comunicazione al Parlamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DE STEFANI

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.