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REGIO DECRETO 25 gennaio 1923, n. 87

Contenente le norme per lo esonero ed il trattamento di quiescenza del personale delle Amministrazioni dello Stato. (023U0087)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/01/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  29-1-1923 al: 27-3-1923
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Ministro delle finanze, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno e col guardasigilli Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Fermo il disposto dell'art. 1 del R. D. 21 dicembre 1922, n. 1649, il Governo del Re è autorizzato a procedere alla dispensa dal servizio, in corrispondenza al numero ed ai gradi dei posti soppressi, degli impiegati ed agenti di qualsiasi Amministrazione dello Stato aventi grado inferiore a quello effettivo o parificato di direttore generale.

Indipendentemente dalla soppressione di posti, saranno collocati a riposo gli impiegati ed agenti, aventi quaranta anni di servizio e sessantacinque di età, in confronto dei quali sia stata sospesa o differita l'applicazione dell'art. 4 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, e cesseranno di far parte dell'Amministrazione, col trattamento economico stabilito dall'art. 6 del presente decreto, gli impiegati ed agenti che erano stati collocati in disponibilità in applicazione della suddetta legge.