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REGIO DECRETO 11 gennaio 1923, n. 85

Che reca norme pel collocamento a riposo e per l'esonero dal servizio del personale delle ferrovie dello Stato. (023U0085)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/01/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  29-1-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, che delega al Governo del Re i pieni poteri per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica Amministrazione;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




L'articolo 8 della legge 7 aprile 1921, num. 369, è abrogato.

Tutte le domande di collocamento a riposo presentate a sensi del predetto articolo, sulle quali alla data della pubblicazione del presente decreto non fosse intervenuto provvedimemto definitivo del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, restano prive di qualsiasi effetto.