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REGIO DECRETO 4 gennaio 1923, n. 81

Che proroga a tempo indeterminato le norme attuate con decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 402, relative all'ordinamento degli archivi notarili, all'unificazione dei bilanci di detti Enti, ed all'uso dei mandati di anticipazione. (023U0081)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  13-2-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dei pieni poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, numero 402, con cui fino all'esercizio finanziario successivo alla pace fu sospesa l'applicazione di alcune disposizioni sull'ordinamento degli archivi notarili e furono unificati i bilanci di tali Enti, ai quali fu esteso il sistema dei mandati di anticipazione;
Visto il R. decreto 30 settembre 1920, n. 1389, che limitò al 30 giugno 1922 l'applicazione dei provvedimenti eccezionali;
Visto il Regio decreto-legge 15 settembre 1922, n. 1359, che in virtù del succennato decreto 1389 prorogò al 31 dicembre stesso anno l'applicazione delle predette disposizioni;
Ritenuto che per le considerazioni esposte in quest'ultimo decreto, il termine con esso stabilito dev'essere prorogato fino a quando non sarà provveduto al completo riordinamento amministrativo contabile degli archivi anzidetti;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro del tesoro;

Udito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il termine stabilito col Nostro decreto-legge 15 settembre 1922, n. 1359, è prorogato senza determinazione di tempo e le norme date col decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 402, resteranno in vigore fino a quando non sarà provveduto al definitivo riordinamento amministrativo contabile degli archivi notarili.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - OVIGLIO - DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.