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REGIO DECRETO 18 gennaio 1923, n. 61

Che autorizza il Ministro delle finanze a delegare al Sottosegretario ai Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, e questi a sua volta, al capo di Gabinetto, la firma di atti concernenti l'assistenza militare e le pensioni di guerra. (023U0061)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/01/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  26-1-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 25 novembre 1919, n. 2200, con il quale vennero trasferiti alla dipendenza del Ministero del tesoro i servizi già devoluti al Ministero dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra;
Visto il R. decreto 17 giugno 1920 con il quale è istituito il posto di sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra presso il Ministero del tesoro;
In forza dai poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei ministri, sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;
Ritenuto che il personale alle dipendenze del Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra è per la massima parte avventizio e soggetto a quotidiani mutamenti;
Considerata la necessità di assicurare sollecito e regolare funzionamento della Amministrazione del Sottosegretariato anzidetto e sostituire nelle sue funzioni l'ufficio del Segretariato generale presso la medesima soppresso con decreto del Ministro del tesoro in data 31 dicembre 1922;

Ritenuta

la necessità di derogare per quanto riflette il Sottosegretariato della assistenza militare e le pensioni di guerra alla legge 8 agosto 1906, n. 109; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




II Ministro delle finanze ha facoltà di delegare singolarmente e nel loro complesso il Sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, con suoi decreti da registrare alla Corte dei conti, la firma di tutti i provvedimenti che riguardano in qualsiasi modo il Sottosegretariato dell'assistenza militare e le pensioni di guerra, compresi quelli che per leggi, regolamenti o altre disposizioni in vigore sono riservati alla firma del Ministro delle finanze, accordando, ove lo creda, al Sottosegretario prescelto la facoltà di delegare a sua volta.

Il Ministro riserva a sé la firma delle proposte di legge o di decreti o comunque di tutti gli atti da sotporre al Consiglio dei ministri.