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REGIO DECRETO 11 gennaio 1923, n. 60

Che proroga il termine di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667, e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1920, n. 1431, relativamente alla sistemazione del personale provvisorio dell'Amministrazione dei lavori pubblici. (023U0060)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  10-2-1923 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4, primo comma, del decreto Luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667;

Visto l'art. 6, primo comma, della legge 5 ottobre 1920, n. 1431;

Vista la legge 3 dicembre 1922, n 1601, concernente i pieni poteri concessi al Governo per la riforma della pubblica amministrazione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato pei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine di cui al primo comma dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667, e al primo comma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1920, n. 1431, è prorogato al 31 dicembre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - CARNAZZA - DE STEFANI.

Visto, guardasigilli: OVIGLIO.