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REGIO DECRETO 7 gennaio 1923, n. 51

Che modifica il R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2282, concernente l'emissione di mandati di anticipazione per provvedere al pagamento delle competenze dovute al personale delle poste, dei telegrafi e dei telefoni. (023U0051)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  9-2-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 51 del testo unico di legge su l'Amministrazione e su la contabilità generale dello Stato approvato con R. D. n. 2016 del 17 febbraio 1884;
Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica amministrazione;
Riconosciuta la necessità di aumentare i limiti di somma per la emissione dei mandati di anticipazione per il pagamento di alcune categorie di spese nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste e i telegrafi, di concerto con quello delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il limite per la emissione dei mandati di anticipazione, per provvedere al pagamento delle competenze di ogni genere dovute al personale dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, fissato in lire centomila dal R. decreto 20 novembre 1919, numero 2282, è elevato per il medesimo oggetto a lire duecentocinquantamila.

Si possono emettere sino alla stessa somma anche i mandati di anticipazione per la corresponsione dell'aggio sui vaglia internazionali pagati in valuta cartacea.