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REGIO DECRETO 7 gennaio 1923, n. 35

Che reca disposizioni circa l'assegnazione e la cessazione delle spese di ufficio per determinati uffici postali e telegrafici. (023U0035)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  9-2-1923 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto l'articolo 126 del R. D. 8 dicembre 1912, n. 1360, che aggiunge altre disposizioni transitorie a quelle del regolamento per il personale dei telefoni approvato col R. D. 16 maggio 1912, n. 574;

Visto l'articolo 57 del decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, modificato dall'articolò 33 del R. D. 30 settembre 1922, n. 1290;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste e i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

In deroga a quanto stabilisce l'art. 57 del decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, modificato dall'art. 33 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e fino a quando non saranno emanate norme definitive circa l'assegnazione e l'erogazione delle spese di ufficio per gli uffici postali-telegrafici di 1ª classe nei quali viene esercitato anche il servizio telefonico, a seguito della generale riforma dei servizi postali ed elettrici, dette spese continueranno ad essere amministrate con le norme degli articoli 320 e seguenti del regolamento organico approvato con R. decreto 14 ottobre 1906, n. 546,restando soppressa la Commissione di cui all'art. 126 del R. decreto 8 dicembre 1912, n. 1360.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Colonna Di Cesarò.

Visto, il Guardasigilli: Oviglio.