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REGIO DECRETO 18 gennaio 1923, n. 50

Che modifica l'art. 6 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1635, autorizzante un concorso per 1500 posti di volontario nell'Amministrazione delle finanze. (023U0050)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  8-2-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto legislativo 16 dicembre 1922, numero 1635, col quale è stato aperto un concorso per 1500 posti di volontario nell' Amministrazione delle finanze;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato o decretiamo:

Art. 1




Il primo comma dell'art. 6 del R. D. L. 16 dicembre 1922, n. 1635, resta modificato nei termini seguenti:

«A parità di titoli o di punti saranno preferiti: a) i mutilati di guerra; b) gli invalidi di guerra; c) gli orfani di guerra, ai sensi dell'art. 36 della legge 18 luglio 1917, n. 1143; d) i decorati delle medaglie di argento al valore militare; e) i decorati di medaglia di bronzo al valore militare; f) i decorati con croce di guerra al valore; g) i combattenti; h) coloro che hanno prestato servizio militare».