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REGIO DECRETO 17 dicembre 1922, n. 1774

Che abroga la disposizione di cui alla lettera G dell'art. 2 della legge 9 giugno 1907, n. 298. (022U1774)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  8-2-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari esteri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




È abrogata la disposizione di cui alla lettera G dell'art. 2 della legge 9 giugno 1907, n. 298.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.