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REGIO DECRETO 28 dicembre 1922, n. 1804

Che reca disposizioni circa l'assegnazione e la erogazione delle spese di ufficio per l'Amministrazione provinciale delle poste e dei telegrafi. (022U1804)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  7-2-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica Amministrazione;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste e per i telegrafi, di concerto con quello del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

In deroga a quanto stabilisce l'art. 57 del decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, modificato dall'art. 33 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e fino a quando non saranno emanate norme definitive circa l'assegnazione e l'erogazione delle spese di ufficio per l'Amministrazione provinciale, a seguito della generale riforma dei servizi postali ed elettrici, dette spese continueranno ad essere amministrate a termini degli articoli 320 e seguenti del regolamento organico, approvato con Regio decreto 14 ottobre 1906, n. 546, ferma restando però la soppressione della Commissione liquidatrice delle spese stesse, disposta con R. decreto 16 febbraio 1922, n. 255 e R. decreto 18 giugno 1922, n. 1032.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - COLONNA DI CESARÒ
- DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO