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REGIO DECRETO 4 gennaio 1923, n. 34

Concernente l'applicazione della imposta di ricchezza mobile sugli stipendi, sulle paghe e sugli altri emolumenti del personale addetto a pubblici servizi di trasporti su ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna. (023U0034)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  22-1-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il testo unico di leggi approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
Vista la legge 24 agosto 1877, n. 4021, testo unico;
Visti i RR. Decreti 16 e 21 dicembre 1922, n. 1660 e 1661;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per le finanze interim del tesoro e per i lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio, Ministro dell'interno e col Ministro del lavoro e previdenza sociale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




A decorrere dal 1° gennaio 1923 è abrogato il decreto 7 giugno 1920 del Ministro dei lavori pubblici, con cui vennero modificati il regolamento-tipo ed i relativi allegati approvato dallo stesso Ministro dei lavori pubblici con decreto 10 marzo 1920, n. 3176.

Con decorrenza dalla stessa data rientrano in vigore l'art. 75 del succitato regolamento-tipo 10 marzo 1920 e le tabelle degli stipendi costituenti gli allegati A, A-bis ed A-ter al regolamento medesimo.