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REGIO DECRETO 4 gennaio 1923, n. 29

Che modifica l'art. 135 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148. (023U0029)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  6-2-1923 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, concernente la delegazione dei pieni poteri al Governo del Re per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica amministrazione, ed il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al primo comma dell'art. 135 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 sopraindicato, dopo le parole «La Giunta municipale si compone, oltre il sindaco» è aggiunto il seguente capoverso «di dieci assessori e cinque supplenti nei Comuni, che hanno una popolazione superiore ai 500.000 abitanti».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.