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REGIO DECRETO 31 dicembre 1922, n. 1805

Relativo al prezzo di vendita ai rivenditori dei tabacchi nazionali ed esteri e dei prodotti secondari. (022U1805)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-1-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.
Udito il Consiglio dei ministri;

Su

proposta del Ministro segretario di Stato per le finanze interim per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il prezzo di vendita ai rivenditori di tutti indistintamente i tabacchi nazionali ed esteri e dei prodotti secondari è uguale al prezzo di vendita al pubblico diminuito del 5,50%.

La disposizione precedente entrerà in vigore il 1° gennaio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.