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REGIO DECRETO 7 gennaio 1923, n. 14

Che estende al personale del Commissariato generale dell'emigrazione le disposizioni del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, relativo alle tabelle ed alle norme di carriera per il personale delle Amministrazioni dello Stato. (023U0014)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  3-2-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 1, 65 e 66 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205;
Visto il regolamento per la gestione amministrativa e contabile del Fondo per l'emigrazione, approvato con R. decreto 16 maggio 1912, n. 556;
Visto il R. decreto 26 giugno 1921, n. 873, col quale vennero estese al personale del Commissariato generale dell'emigrazione le disposizioni riguardanti l'applicazione dei ruoli aperti;
Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, contenente le nuove tabelle degli stipendi nonché le norme di carriera per il personale di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno e Ministro ad interim per gli affari esteri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Le disposizioni del R. decreto 30 settembre 1922, numero 1290, sopracitate, sono estese al personale del Commissariato generale dell'emigrazione.