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REGIO DECRETO 15 ottobre 1922, n. 1764

Che estende nelle nuove Provincie la legislazione vigente nel Regno in materia di monopoli industriali dei sali e tabacchi. (022U1764)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-2-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 (art. 4) e 13 dicembre 1920, n. 1778 (art. 3);
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro delle finanze, col Ministro del tesoro, col Ministro per l'industria e il commercio e col Ministro dell'agricoltura; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Nei territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono pubblicati e avranno vigore i seguenti testi di leggi e regolamenti relativi ai monopoli industriali dello Stato italiano con le modificazioni e aggiunte portate dagli articoli 2 e seguenti del presente decreto.

I. - Disposizioni generali e promiscue:

a) testo unico della legge 15 giugno 1865, n. 2397, sulle privative dei sali e dei tabacchi;

b) decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3020 che stabilisce nuove pene per il contrabbando;

c) legge 19 aprile 1872, n. 759 allegato D), (articoli 8, 9 e 10) per i depositi di tabacchi nelle zone di vigilanza ed altri provvedimenti per la repressione del contrabbando;

d) legge 6 luglio 1883, n. 1445 (articoli 13, 14 e 15) sulle miscele da considerarsi come sali, sulle multe per differenze di carico di tabacchi e sul drawback per il formaggio e le carni salate;

e) legge 2 aprile 1886, n. 3754 (articoli 22, 26, 27, tabella E) per i drawback per il formaggio e le carni salate, sull'abolizione delle contravvenzioni assimilate al contrabbando e sulla procedura per le compilazioni dei verbali di contravvenzione;

f) 8 agosto 1895, n. 643 (art. 4) sulla pena per alcuni casi di contrabbando;

g) regolamento 1° agosto 1901, n. 399, per l'esecuzione della legge sulla privativa dei sali e dei tabacchi, con le modificazioni e aggiunte apportate dal Regio decreto 7 maggio 1908, n. 284, dal Regio decreto 20 luglio 1909, n. 593, e dal Regio decreto 7 marzo 1920, numero 268;

h) Regio decreto 22 gennaio 1922, n. 200, art. 4, lettere e), g), h).

II. - Disposizioni speciali per il monopolio dei sali:

a) Regio decreto 26 luglio 1883, n. 1534 (art. 1), per la restituzione della tassa sul sale impiegato nella salazione delle carni, del burro e del formaggio che si esportano all'estero;

b) Regio decreto 25 luglio 1887, n. 4810 (art. 1), per la restituzione delle tasse sul sale impiegato nel formaggio «Bra» o «Nostrano» esportato all'estero;

c) Regio decreto 10 marzo 1895, n. 58, convalidato dalla legge 28 luglio 1895, n. 456, che autorizza l'importazione di sali all'estero nei luoghi ove non vige la privativa.

d) legge 9 giugno 1901, n. 204, che permette la importazione nel continente del sale sofisticato dalla Sicilia per le industrie;

e) legge 21 luglio 1902, n. 427 (art. 18 e 19) e relativo regolamento 5 novembre 1903, n. 451 (articoli 47, 48, 49 e 50) per la prevenzione e cura della pellagra;

f) Regio decreto 21 giugno 1903, n. 363 per la riduzione del prezzo del sale per la conservazione delle noci fresche destinate alla esportazione;

g) legge 3 luglio 1904, n. 329, (articoli 1, 2, 3 e 4) sulle agevolezze per le industrie che adoperano il sale e lo spirito; con le modificazioni apportate dalla legge 17 maggio 1906, n. 207;

h) Regio decreto 24 marzo 1907, n. 151, sul sale a prezzo di eccezione per la conservazione delle ciliege destinate alla esportazione;

i) R. decreto 26 febbraio 1908, n. 66, per il sale a prezzo di eccezione per la produzione del silicato di soda;

l) R. decreto 12 novembre 1908, n. 821, per il sale a prezzo ridotto per la preparazione dell'acqua marina artificiale;

m) R. decreto 1° agosto 1910, n. 641, sull'attingimento delle acque salse, terre salifere, ecc.;

n) R. decreto 9 agosto 1910, n. 676 (articoli 50 e 51) del regolamento sul sale per la salagione dei pesci;

o) R. decreto 22 dicembre 1912, n. 1417, sul sale a prezzo di eccezione per la fabbricazione dell'ossido di ferro e per la depurazione dell'acqua a mozzo della permutita»;

p) R. decreto 13 luglio 1914, n. 780, sul drawback pel sale impiegato per la fabbricazione di alcune varietà di formaggio;

q) R. decreto 22 giugno 1913, n. 814, sul sale a prezzo di eccezione per la lavorazione dei lubrificanti;

r) legge 27 aprile 1916, n. 591, sul sale per la fabbricazione dei saponi;

s) decreto Luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 149, concernente agevolezze alle industrie che impiegano il sale e provvedimenti relativi al cloruro di sodio chimicamente puro ed a sali speciali;

t) R. decreto-legge 31 ottobre 1921, n. 1493, che modifica le tariffe e alcune disposizioni relative alla vendita del sale;

III. - Disposizioni speciali sulle coltivazioni dei tabacchi:

a) R. decreto 9 agosto 1910, n. 666, relativo alla coltivazione indigena del tabacco con le modificazioni apportate dai RR. decreti 8 dicembre 1912, n. 1438 e 4 dicembre 1921, n. 1881;

b) decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1917, numero 1660, portante provvedimenti a favore della coltivazione indigena del tabacco.

IV. - Disposizioni speciali relative alle saline:

a) R. decreto 14 luglio 1887, n. 4764 art. 1 del regolamento) che approva il regolamento delle saline.

V. Disposizioni speciali relative alle Manifatture dei tabacchi e ai depositi dei tabacchi greggi esteri:

a) R. decreto 27 giugno 1912, n. 1461 (art. 5, primo comma del regolamento) che approva il regolamento per il personale e i servizi delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri.

VI. - Disposizioni speciali riguardarti il servizio di deposito e di vendita:

a) legge 6 agosto 1891, n. 483, che modifica le disposizioni del testo unico 15 giugno 1865, n. 2397, per quanto riguarda l'ordinamento dei magazzini di vendita, degli spacci all'ingrosso e delle rivendite di generi di monopolio;

b) legge 12 luglio 1908, n. 441 (articoli 1 e 2), sul conferimento degli uffici di vendita e delle rivendite di generi di monopolio;

c) R. decreto 3 novembre 1921, n. 1633, sulle cauzioni da prestarsi dai magazzinieri di vendita e dagli spacciatori all'ingrosso;

d) R. decreto 21 febbraio 1915, n. 182, sugli aumenti temporanei di dotazione degli uffici di vendita senza obbligo di cauzione suppletiva.

VII. - Disposizioni speciali riguardanti il servizio d'ispezione:

a) R. decreto 10 novembre 1907, n. 969 (articoli 1, 2 e 3), che approva il regolamento per il servizio di ispezione amministrativa dalle privative.