stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 11 gennaio 1923, n. 20

Che reca disposizioni relative all'alto Comando e al Consiglio dell'esercito. (023U0020)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal:  31-1-1923 al: 1-7-1925
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il Nostro decreto 7 gennaio 1923, n. 12;
In virtù dei pieni poteri conferiti con legge 3 dicembre 1922, n. 1061;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quelli della marina e delle colonie; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il Consiglio dell'esercito si compone:

a) dell'ispettore generale del R. esercito (generale d'esercito, d'armata o di corpo d'armata), presidente;

b) dei 4 generali comandanti designati d'armata;

c) di 3 altri generali d'esercito, d'armata o di corpo d'armata;

d) del capo di Stato maggiore centrale.

Uno dei generali di cui alle categorie b) e c) ha la carica di vice-presidente del Consiglio;

L'ispettore generale del R. esercito è nominato per decreto Reale, udito il Consiglio dei ministri. Gli ufficiali generali di cui alla lettera c) e il vice-presidente sono nominati per decreto Reale alla fine di ogni anno e durano in carica per l'anno successivo. Essi possono essere riconfermati.

I comandanti designati d'armata e il capo dello Stato maggiore centrale fanno di diritto parte del Consiglio.

Al Consiglio stesso è addetto un ufficio di segreteria, la cui composizione è stabilita con decreto del Ministro della guerra.