stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 16 dicembre 1922, n. 1758

Che conserva in L. 20 per ettolitro l'aliquota dell'imposta generale sul consumo del vino, nei riguardi della produzione 1923-924. (022U1758)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  31-1-1923 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro del tesoro;

Sentito

il Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

L'aliquota dell'imposta generale sul consumo del vino nei riguardi della produzione 1923-924, è conservata in L. 20 per ettolitro.

Del presente decreto sarà data comunicazione al Parlamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DE STEFANI - TANGORRA

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.