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REGIO DECRETO 11 gennaio 1923, n. 11

Recante provvedimenti speciali per regolare lo stato e l'avanzamento di alcuni gruppi di ufficiali del R. esercito che hanno partecipato alla guerra. (023U0011)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  15-1-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dei poteri delegati al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito e il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;
Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, portante modificazioni alla legge sull'avanzamento nel R. esercito;
Vista la legge 21 marzo 1915, n. 301, che porta aggiunte e varianti alle leggi sull'avanzamento nel R. esercito;
Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina e il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867, e successive disposizioni;
Visto il R. decreto 30 settembre 1920, n. 1380, col quale è dichiarato cessato lo stato di guerra;
Ritenuta la necessità e la urgenza di definire la questione relativa all'esame delle proposte di avanzamento per merito di guerra ed a scelta, la cui istruttoria venne compiuta dopo il 31 ottobre del 1920, e di assicurare in pari tempo uniformità e continuità di criteri nei giudizi compatibilmente colle nuove esigenze, nonché di sistemare la posizione di alcuni gruppi di ufficiali che alla guerra hanno dato spontaneamente ogni generoso contributo;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




È deferito al Ministro della guerra, previo parere di apposita Commissione consultiva da nominarsi con decreto Reale su proposta del Ministro predetto, il giudizio definitivo sulle proposte di avanzamento e di trasferimento di ruolo per merito di guerra, nonché sulle proposte di promozioni a scelta, di cui al D. L. 9 agosto 1917, n. 1267, ferma restando la limitazione di cui all'art. 2 del D. L. 23 febbraio 1919, n. 265.