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REGIO DECRETO 11 gennaio 1923, n. 10

Che reca modificazioni agli articoli 3 e 21 del R. decreto 16 ottobre 1919, n. 1986, riguardante lo stato dei sottufficiali. (023U0010)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  15-1-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Agli articoli 3 e 21 del R. decreto-legge del 16 ottobre 1919, n. 1986, quale fu modificato con i Regi decreti-legge del 7 marzo 1920, n. 351, e del 10 febbraio 1921, n. 125, sono sostituiti i seguenti:

Art. 3. - Ultimata la ferma speciale di cui all'articolo precedente, i sergenti potranno essere ammessi ad una rafferma di un anno.

Compiuta questa rafferma, i sergenti idonei all'avanzamento e che chiedano di continuare il servizio saranno promossi al grado di sergente maggiore senza limite di posti, i non idonei potranno essere trattenuti in servizio a domanda per un altro anno, dopo di che, se di nuovo dichiarati non idonei, dovranno essere congedati.

I sergenti e sergenti maggiori in congedo, che posseggano i requisiti determinati dal regolamento, possono essere riammessi in servizio purché non siano trascorsi quattro anni dal loro congedamento.

I caporali maniscalchi giudicati meritevoli di avanzamento saranno promossi caporali maggiori dopo tre anni di servizio, e potranno conseguire i gradi di sergente e di sergente maggiore dopo tre anni di permanenza nel grado rispettivamente inferiore.

Art. 21. - I sottufficiali, compresi quelli del Corpo invalidi e veterani, hanno diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio dopo venti anni di servizio effettivo.

Compiuti i trentacinque anni di servizio effettivo, debbono essere collocati a riposo.

È in facoltà del Ministro della guerra di riassumere in servizio, in seguito a loro domanda, per adibirli a lavori di ufficio, i sottufficiali a riposo compresi quelli dell'arma dei carabinieri Reali, che non abbiano superato il cinquantottesimo anno di età.

La riassunzione potrà effettuarsi all'atto stesso del collocamento a riposo ed anche posteriormente purché non siano trascorsi quattro anni dacchè il sottufficiale è stato collocato in tale posizione.

Ai detti sottufficiali, durante il tempo in cui rimarranno in servizio, è dovuto l'intero stipendio con le altre indennità spettanti ai sottufficiali di pari grado ed anzianità in servizio attivo, restando sospesi gli assegni di pensione. I sottufficiali dei carabinieri Reali percepiranno lo stipendio e le indennità spettanti ai sottufficiali delle altre armi e non quelli dell'arma propria.

Durante il servizio così prestato, che non potrà protrarsi oltre l'età di sessant'anni, i sottufficiali non potranno ottenere promozione, ed il servizio stesso non darà luogo all'ulteriore aumento di pensione.

Il numero dei sottufficiali da riassumersi verrà fissato ogni anno con decreto del Ministro della guerra d'accordo con quello del tesoro.