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REGIO DECRETO 17 dicembre 1922, n. 1763

Contenente disposizioni per l'esercizio della navigazione sovvenzionata. (022U1763)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/01/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  30-1-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge n. 1601, in data 3 dicembre 1922, che conferisce i pieni poteri al Governo del Re;
Visti i RR. decreti-legge 21 gennaio 1915, n. 29, convertito in legga 25 marzo 1917, n. 472; 29 luglio 1920, n. 1135; 15 gennaio 1921, n. 31.; 30 dicembre 1921, numero 2015;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Ministro della marina, di concerto con quelli della guerra, degli affari esteri, del tesoro, dell'agricoltura, delle finanze, della giustizia ed affari del culto, delle colonie e delle poste e telegrafi; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Gli accordi e le convenzioni in corso per l'esercizio delle linee di navigazione da parte di Società o armatori nazionali o esteri sono sottoposti a revisioni trimestrali a decorrere dal 1° gennaio 1923 e fino alla emanazione dei provvedimenti per il riordinamento e l'esercizio delle linee nazionali di navigazione.

Saranno mantenute solamente le linee necessarie per le comunicazioni con le isole e le colonie e quelle estere, il cui esercizio, senza essere eccessivamente oneroso, assicuri alla nazione un sicuro vantaggio.

Non potrà in alcun caso apportarsi alle linee attuali alcun mutamento che implichi nuovo onore per l'erario.