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REGIO DECRETO-LEGGE 7 gennaio 1923, n. 8

Contenente disposizioni circa le locazioni di immobili urbani e i commissari del Governo per le abitazioni. (023U0008)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1923
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  14-1-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Guardasigilli, Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno, e col Ministro delle finanze e tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




A datare dal 1° luglio 1923 cessano di aver vigore i decreti emanati durante il periodo decorso dal 3 giugno 1915 a tutto oggi, che intendano comunque regolare il contratto di locazione di case di abitazione e, salve le limitazioni del presente decreto, la libertà delle contrattazioni è ristabilita.

A datare da detta epoca potrà essere concessa, di anno in anno una proroga delle locazioni attualmente soggette al regime vincolistico, fino al termine massimo del 30 giugno 1926, secondo le norme stabilite negli articoli seguenti.