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REGIO DECRETO 10 dicembre 1922, n. 1715

Istituzione di un Collegio di probiviri. (022U1715)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  27-1-1923 al: 15-12-2010
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Art. 1


N.
1715. Regio decreto 10 dicembre 1922, col quale sulla proposta del ministro per lavoro e la previdenza sociale, si istituisce in Firenze in virtù dell'art. 4 del D. L. 13 ottobre 1918, n. 1672 un Collegio di probiviri per le industrie minerarie per la lavorazione di pietre e terre, delle fornaci in genere, delle vetrerie, dei lavori in ceramica, delle porcellane e delle terraglie, con giurisdizione sul territorio dei comuni di Firenze, Sesto Fiorentino, Galluzzo, Fiesole, Signa, Pistoia e Lastra a Signa in sostituzione di quello già istituito a norma della legge 15 giugno 1893, n. 295 che non si trovava in condizione di poter funzionare.