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REGIO DECRETO 8 gennaio 1923, n. 6

Che dispone a favore dei Comandi di legione dei Reali carabinieri anticipazioni di fondi occorrenti per servizi relativi al Corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza. (023U0006)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/01/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  8-1-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA
Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, per la concessione dei pieni poteri al Governo del Re;
Visto il Nostro decreto 31 dicembre 1922, n. 1680, per la riforma ed unificazione dei Corpi armati di polizia;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

Sentito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Le anticipazioni di fondi, anche per somme superiori alle trentamila lire, occorrenti per i servizi relativi al Corpo della Regia guardia per la P.S. e per il Pagamento delle indennità di cui agli articoli 13 o 18 del citato R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1680, saranno disposte a favore dei Comandi di legione dei Reali carabinieri.