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REGIO DECRETO 28 dicembre 1922, n. 1732

Che aumenta la misura unitaria del diritto di statistica sulle merci importate e provvede alle spese relative delle statistiche commerciali (022U1732)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  15-1-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In forza dei poteri conferiti al Governo dal Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto l'art. 5 del Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, che approvò la tariffa generale dei dazi doganali;
Considerata la necessità di riordinare e migliorare i servizi delle statistiche del commercio con l'estero e della navigazione e quelli inerenti alla preparazione ed applicazione dei trattati di commercio con l'estero;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze interim per il tesoro, di concerto con quello per l'industria ed il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




La misura unitaria del diritto di statistica sulle merci importate dall'estero, quale risulta dall'art. 5 del R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, è elevata da L. 0,20 a. L. 0,25.