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REGIO DECRETO 16 dicembre 1922, n. 1717

Concernente la revisione periodica del classamento dei terreni agli effetti del nuovo catasto. (022U1717)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  24-1-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

por grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Vista la legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª, e successive modificazioni riguardanti la formazione del nuovo catasto;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Nelle Provincie nelle quali al momento della pubblicazione della presente legge sono in corso le operazioni per la formazione del nuovo catasto ordinato dalla legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª, e non è ancora avvenuta la pubblicazione delle tariffe di cui all'art. 11 dell'anzidetta legge, come pure per quelle dove saranno successivamente iniziate le operazioni, i terreni saranno inscritti in catasto nello stato delle colture e di destinazione nel quale si troveranno all'atto del classamento, senza tener conto dei deterioramenti intenzionali o dipendenti da circostanze eccezionali e transitorie. I miglioramenti però avranno effetto in catasto soltanto dopo cinque anni dall'epoca in cui il possessore dimostrerà di averli introdotti, senza pregiudizio delle maggiori esenzioni accordate da leggi speciali.

Nelle Provincie nelle quali il nuovo catasto è in conservazione o è già stato pubblicato si procederà alla revisione del classamento per i terreni che da cinque anni risultino migliorati, salvo anche per questi il diritto a una maggiore esenzione.

Lo stesso sistema sarà poi successivamente osservato nel turno delle verifiche periodiche dei terreni delle Provincie in conservazione di mano in mano che verranno a scadere i periodi di esenzione per i singoli fondi.