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REGIO DECRETO 21 dicembre 1922, n. 1712

Che apporta una modificazione al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito. (022U1712)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  24-1-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 2 luglio 1886, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, approvato con Nostro decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;
Visto il Nostro decreto 20 aprile 1920, n. 452, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È approvata la seguente variante al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito:

Paragrafo 30 (n. 2 lettera a) «cinque mesi di servizio effettivo alle armi per la nomina ad appuntato».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DIAZ.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.