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REGIO DECRETO 21 dicembre 1922, n. 1694

Che ammette l'adulterazione dello spirito nazionale destinato alla preparazione dei carburanti, disciplinandone il trattamento fiscale. (022U1694)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/01/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  20-1-1923 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto l'art. 3 del Nostro decreto 5 marzo 1920, numero 266, che modifica il 1° comma dell'art. 18 al testo unico di legge sull'imposta di fabbricazione degli spiriti, approvato con R. decreto 16 settembre 1909, numero 704;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È data facoltà al Ministro delle finanze, nello stabilire i modi e le condizioni per l'adulterazione dello spirito, di derogare, per i carburanti, alle vigenti norme per la circolazione ed il deposito dell'alcool così denaturato e di imporre sullo spirito impiegato in tale denaturazione una speciale tassa la cui misura sarà per ciascuna specie di carburante fissata con decreto ministeriale, tenuto conto del dazio e della tassa di vendita di cui sarebbe gravata la benzina, in sostituzione della quale viene adoperato il carburante medesimo.

Del presente decreto sarà data comunicazione al Parlamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.