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REGIO DECRETO 21 dicembre 1922, n. 1686

Con cui si modificano alcune disposizioni della legge 17 marzo 1897 (B. L. P. n. 9) riguardanti l'impianto del libro fondiario nelle nuove Provincie. (022U1686)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/01/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  5-1-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 17 marzo 1897 (B. L. P. n. 9) concernente l'impianto e l'assetto interno del libro fondiario;
Vista la legge 30 dicembre 1903 (B. L. P. del 1904, n. 1);
Vista la proposta della Giunta provinciale per la Venezia Tridentina;
Visto il Consiglio dei ministri;

Sulla

propsta del Guardasigilli, Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il n. 7 dell'art. 23 della legge 17 marzo 1897 (B. L. P. n. 9) viene modificato come segue:

«La identificazione delle designazioni attuali delle particelle con le originarie designazioni delle realità, qualora le parti interessate la propongano, producendo al Commissario per l'impianto del libro fondiario, in originale o copia legalizzata, il documento contenente le originarie indicazioni degli stabili».