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REGIO DECRETO 21 dicembre 1922, n. 1684

Concernente la formula della prestazione del giuramento nelle nuove Provincie. (022U1684)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/01/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  20-1-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Ritenuta l'opportunità che nelle nuove Provincie per la prestazione del giuramento nei giudizi civili e amministrativi, sia adottata una formula rispondente a quella in vigore nel Regno;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Guardasigilli, Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




La legge 3 maggio 1868, n. 30 B. L. I. e tutte le altre disposizioni che regolano il procedimento sulla presentazione del giuramento davanti ai giudizi civili e amministrativi, compresi quelli di finanza, nei territori annessi all'Italia con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono abrogate, e sono sostituite alle medesime le norme seguenti.