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REGIO DECRETO 7 dicembre 1922, n. 1663

Che autorizza una maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1921-922, per provvedere a restituzioni e rimborsi di imposte dirette. (022U1663)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/01/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  2-1-1923 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 9 luglio 1922, n. 1026;

Visto l'art. 14 della legge 22 maggio 1922, n. 459;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 113 «Restituzione e rimborsi» (Imposte dirette) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1921-922, è aumentato della somma di lire cinquantacinquemilionicinquecentomila (L. 55.500.000).

Il presento decreto andrà in vigore, il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo della Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

Per il presidente del Consiglio:

Il ministro delegato: TEOFILO ROSSI
- TANGORRA - DE STEFANI

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.