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REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1922, n. 1657

Che estende al bestiame importato per conto riparazioni di guerra da altre provenienze, l'esenzione dal dazio doganale accordata per il bestiame importato dalla Germania. (022U1657)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/01/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  17-1-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In forza dei poteri conferiti al Governo del Re, con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, che ha approvato la tariffa generale dei dazi doganali;
Visto il R. decreto-legge 4 settembre 1922, n. 1325, che ha concesso l'esenzione dal dazio e da ogni altro diritto per il bestiame importato dalla Germania in conto riparazioni di guerra;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli del tesoro, dell'agricoltura e delle terre liberate; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Le disposizioni del R. decreto-legge 4 settembre 1922, n. 1325, relative alla esenzione del dazio e da ogni altro diritto per il bestiame importato nel Regno dalla Germania in conto di riparazioni di guerra sono estese, a tutti gli effetti, al bestiame importato, pure in conto riparazioni, da altre provenienze.

Del presente decreto sarà data comunicazione al Parlamento.

Ordiniamo che il presento decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DE STEFANI - TANGORRA
- DE CAPITANI - GIURIATI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.