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REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1922, n. 1676

Che aumenta le tasse di concessione governativa per il fucile, rivoltella, pistola automatica e bastone animato. (022U1676)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-1-1923 al: 23-3-1923
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro segretario di Stato per le finanze, ministro ad interim del tesoro, di concerto coi ministri della

giustizia,

dell'interno e dell'agricoltura; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Le disposizioni di che alle lettere b), c) e d) del numero 15 della tabella annessa all'allegato F al R. decreto legislativo 24 novembre 1919, n. 2163, sono modificate come segue:




N. d'ordine 1 Indicazione degli atti sogetti a tassa 2 Tassa comprensiva della addizionale 3 Modo di pagameno 4 Note 5
15 Permesso annuale di portatre armi non proibite, anche per uso di caccia: b) per fucile c) per pistola: 1° pistola o rivoltella 2° pistola automatica d) per nastone animato Permesso di che alle lettere b), c) e d) per le guardie giurate, forestali e campestri, private e comunali 60 60 70 50 12 carta bollata speciale id. id. id. ordinario Per i cacciatori di mestiere resta ferma la misura di tassa in vigore. La pena pecuniaria della contravvenzione per porto d'armi senza permesso è il sestuplo della tassa fissata per la corrispondente licenza, oltre la confisca delle armi e della cacciagione. Rimangono femre le penalità sanzionale da speciali disposizioni legislative per le trasgressioni al fivieto di caccia con alcuni dei mezzi relativi.