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REGIO DECRETO 10 dicembre 1922, n. 1668

Relativo alla estensione ai territori annessi al Regno di alcune dispozioni in materia di tassa sulle concessioni governative. (022U1668)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-1-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 (art. 4) e 19 dicembre 1920, n. 1778 (art. 3);
Visio il testo unico per le tasse sulle concessioni governative approvato col R. decreto 6 gennaio 1918, numero 135, allegato C; nonché i RR. decreti legislativi 24 novembre 1919, n. 2163 (allegato F); e 22 novembre 1921, n. 1673; e R. decreto 22 settembre 1922, n. 1304;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con i ministri per l'interno, interim per gli affari esteri, per la giustizia ed affari di culto, per i lavori pubblici e per l'industria ed il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, le vendite e le esposizioni temporanee di articoli qualificati di lusso ai sensi del R. decreto 16 giugno 1921, n. 795 (art. 1), e di oggetti preziosi soggetti alla tassa di bollo a norma dei decreti Commissariali 20 aprile 1920 (pubblicati nella Gazzetta ufficiale del Regno numero 120 in data 22 maggio 1920), modificativi dell'allegato C dell'ordinanza del Comando supremo in data 17 giugno 1919 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale del Regno il 28 giugno detto al n. 153), e disposizioni successive, fatte negli alberghi, in locali non aperti al pubblico ai quali però notoriamente si possa accedere in seguito ad avvisi inseriti nei giornali o distribuiti a mano, o in seguito ad indicazione comunque resa manifesta, e le vendite fatte nelle sedi di circoli ed associazioni, sono dichiarate concessionate agli effetti del regolamento industriale di cui alla notificazione 16 agosto 1907 B. L. I. n. 199.