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REGIO DECRETO 21 dicembre 1922, n. 1653

Che dà facoltà al ministro delle finanze di delegare al sottosegretario di Stato la firma di taluni provvedimenti. (022U1653)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  29-12-1922 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il ministro delle finanze ha facoltà di delegare al sottosegretario di Stato, con suoi decreti da registrare alla Corte dei conti, la firma dei provvedimenti indicati all'art. 26 del regolamento approvato con R. decreto 5 settembre 1895, n. 603.